Manuale Istruzioni MIXPRO 60 EUROPRO pag.19
GARANZIA
1) Nei limiti di quanto stabilito nella presente garanzia, il sottoscritto fabbricante si
impegna a riparare tutti gli eventuali difetti di costruzione, che si manifestino durante
il periodo di garanzia fissato in 12 (dodici) mesi per un utilizzo giornaliero di 8 (otto) ore
lavorative. Tale periodo decorrerà nelle seguenti modalità:
a) Dalla data di consegna (Rif. documento di trasporto e fattura di vendita) se la macchina
viene venduta direttamente al Cliente;
b) Dalla data riportata sul “certificato di collaudo e messa in servizio” se il Fabbricante o il
Rivenditore autorizzato effettua sulla macchina il collaudo e la messa in servizio;
c) Dalla data di vendita (Rif. documento di trasporto e fattura di vendita) se la macchina
in “conto visione” viene venduta dal Rivenditore autorizzato;
Gli obblighi derivanti dalla garanzia decadono nel caso di sospensione o variazione dei
termini di pagamento concordati.
2) La garanzia decade qualora l’acquirente non esegua correttamente le previste norme
descritte nelle “Istruzioni per l’uso e manutenzione” della macchina.
3) Sono escluse dalla garanzia: deficienze e difetti dovuti al consumo normale di quelle
parti che sono per loro natura soggette ad usura rapida e continua; le apparecchiature
elettriche; le deficienze derivanti dall’utilizzo di utensili ed accessori non forniti
direttamente dalla fabbricante.
4) Al fine di potersi avvalere del diritto di garanzia, l’acquirente, al manifestarsi del difetto,
dovrà darne tempestivamente comunicazione alla fabbricante e comunque non oltre 8
(otto) giorni dalla data della scoperta e permettere, se da essa ritenuto necessario,
di effettuare le relative ispezioni e riparazioni.
5) È a carico dell’acquirente l’invio al fabbricante del pezzo difettoso, coperto da
garanzia, per la riparazione o la sostituzione del medesimo. L’obbligo di garanzia, come
previsto nella presente clausola, si considera adempiuto con la consegna all’acquirente del
pezzo adeguatamente riparato o sostituito.
6) Nel periodo di garanzia di cui alla clausola 1) i costi di manodopera, per la sola
durata dell’intervento, saranno a carico del fabbricante.
Nel caso in cui le riparazioni o le sostituzioni debbano essere effettuate ove la macchina è
installata, le spese di viaggio e di soggiorno del personale saranno a carico dell’acquirente.
7) Restano escluse dalla garanzia le rotture provocate da manovra errata, imperizia, caso
fortuito o comunque imputabile all’utente, sia per fatto e causa propria che di terzi oppure
quando l’acquirente abbia apportato modifiche od effettuato riparazioni senza il consenso
scritto del fabbricante, indipendentemente dalla connessione tra tali modifiche o riparazioni
ed i difetti rilevati.
8) Viene espressamente pattuito che il fabbricante sarà esonerato da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni derivanti all’acquirente da mancata o
diminuita produzione, conseguenti a vizi o difetti di costruzione per i quali sarà operante la
presente garanzia.