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2.8 Obblighi dell'operatore dell'impianto
Utilizzo di piattaforme di sollevamento
In Germania, l'uso di piattaforme di sollevamento
è governato dagli obblighi stabiliti dall’"Associazione
degli assicuratori per responsabilità del datore di
lavoro in materia di salute e sulla sicurezza del lavoro
come deniti dal DGUV-100-500 (prima dal BGR 500)
Sezione 2.10”. In tutti gli altri paesi, vanno osservate
le norme, le leggi e le direttive nazionali applicabili.
Controllo delle piattaforme di
sollevamento
I controlli devono essere basati sui seguenti
regolamenti direttive:
Principi fondamentali per il collaudo delle
piattaforme di sollevamento (DGUV-308-002,
prima BGG 945).
I requisiti di base per la salute e la sicurezza
previsti dalla direttiva 2006/42/CE.
Le norme europee armonizzate.
Le regole di ingegneria generalmente riconosciute.
La Direttiva sull'uso delle apparecchiature 89/655/
CEE e le modiche apportate alla Direttiva 95/63
CE.
Le norme di prevenzione degli incidenti applicabili
I controlli devono essere organizzati dall'utente
della piattaforma di sollevamento. L'utente è
responsabile della nomina di una persona esperta
o qualicata per eseguire il controllo. Occorre
assicurarsi che la persona selezionata soddis i
requisiti della BGG 945, sezione 3.
L'utente ha una responsabilità particolare se
i dipendenti dell’azienda sono nominati come
esperti o persone qualicate.
Ambito del controllo
Il controllo periodico prevede un esame visivo e un
test funzionale. Ciò include la verica delle condizioni
dei componenti e delle apparecchiature, vericando
che i sistemi di sicurezza siano completi e funzionino
correttamente e che il registro di ispezione sia compi-
lato in ogni sua parte.
L’ambito del controllo eccezionale dipende dalla
natura e dall'entità di qualsiasi modica strutturale o
riparazione.
Controllo periodico
Dopo la messa in servizio iniziale, le piattaforme di
sollevamento devono essere controllate da persona
qualicata con intervalli non superiori a un anno.
Unapersonaqualicata è qualcuno con la formazio-
ne e l'esperienza necessaria per avere una conoscen-
za sufciente delle piattaforme di sollevamento e che
ha familiarità sufciente con le normative nazionali per-
tinenti, le normative nazionali in materia di prevenzione
degli incidenti e le regole di ingegneria generalmente
riconosciute (ad esempio le norme BG, le norme DIN,
le disposizioni VDE, le norme tecniche di altri Stati
membri dell'Unione europea o altre parti dell'accordo
nell'area economica europea) per poter valutare la
condizione di funzionamento sicuro delle piattaforme di
sollevamento.
Controllo eccezionale
Le piattaforme di sollevamento con un'altezza di
sollevamento superiore a 2 metri e le piattaforme di
sollevamento destinate ad essere utilizzate con per-
sone che si trovano sotto gli elementi di tenuta del
carico o sotto al carico devono essere controllate da
un esperto prima del riutilizzo, a seguito di modiche
strutturali e riparazioni importanti dei componenti di
tenuta del carico.
Un esperto è qualcuno con la formazione e l'esperien-
za necessaria per avere conoscenze specialistiche su-
lle piattaforme di sollevamento e che abbia familiarità
sufcientemente con le pertinenti normative nazionali
in materia di sicurezza sul lavoro, norme di prevenzio-
ne degli incidenti e regole di ingegneria generalmente
riconosciute (ad esempio le norme BG, le norme DIN,
le disposizioni VDE, norme di altri Stati membri de-
ll'Unione europea o altre parti dell'accordo sullo spazio
economico europeo) per poter controllare e fornire un
parere esperto sulle piattaforme di sollevamento.
Registro di ispezione
Un registro di ispezione deve essere tenuto come
registrazione dei controlli eseguiti sulle piattaforme di
sollevamento. Il registro di ispezione deve contenere
una relazione sul test eseguito prima della messa in
funzione iniziale e sui controlli regolari ed eccezionali,
nonché la certicazione applicabile sul tipo di test (CE)
e la dichiarazione CE di conformità.
La relazione deve includere:
La data e l'ambito del test con i dettagli di eventuali
elementi del test non ancora eseguiti.
I risultati del test con i dettagli di eventuali carenze
riscontrate.
Una valutazione di eventuali ostacoli all'avvio o
all'ulteriore utilizzo.
I dettagli di ogni test successivo necessario.
Il nome, l'indirizzo e la rma della persona che effet-
tua i controlli.
Il riscontro e la rettica di eventuali carenze
riscontrate devono essere confermati dall'ope-
ratore dell'impianto nella relazione.